A tutti i cittadini. Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.
A tutti i cittadini. Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.
L’autocertificazione va compilata a cura del cittadino in maniera autonoma, non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro da parte dell’ufficio anagrafe.
In un unico modulo possono essere autocertificate più informazioni: uno dei certificati più frequenti è il “contestuale” (anche detto “cumulativo”) di residenza e stato di famiglia, che potrà essere pertanto sostituito da una unica autocertificazione.
L’ufficio anagrafe non può compilare autocertificazioni per i cittadini, ma, in caso di necessità può fornire una visura anagrafica (artt. 12 e 15 del Regolamento UE 2016/679, e ai sensi dell'art.35, c.5, del d.P.R. n.223/1989, così come modificato dal d.P.R. n.126/2015, art.1, punto v), contenente le informazioni del cittadino registrate presso i registri dell’anagrafe (ad esempio la data di decorrenza della residenza).
La visura anagrafica è gratuita, può essere richiesta per email, solo ed esclusivamente dal diretto interessato, allegando alla richiesta la scansione di un documento di identità.
La visura anagrafica può anche essere acquisita dal cittadino in maniera autonoma attraverso il sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Il cittadino dovrà autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure “entra con CIE” (utilizzando le credenziali rilasciate al momento della richiesta della Carta di Identità Elettronica) e visualizzare tutti i dati che lo riguardano e che sono conservati negli archivi dell’anagrafe.
Dallo stesso sito può anche stampare l’autocertificazione, decidendo quali dati includervi in base alle proprie necessità.
Deve essere effettuata dal dichiarante, su una pagina bianca o su Modello per autocertificazione che procederà alla sottoscrizione. Possono essere dichiarati tutti i documenti o certificati conservati dalla Pubblica Amministrazione. Gli Uffici pubblici e i privati sono obbligati ad accettarla.
La firma sull'autocertificazione non è soggetta ad autentica in alcun caso.
Non è ragionevole che il Comune rilasci, su richiesta degli interessati, dei documenti riportanti dati del cittadino da autocertificare già compilati, e che il cittadino deve solo sottoscrivere.
Pur con tutta la disponibilità a venire incontro ai cittadini, l’art. 33 del Regolamento anagrafico stabilisce che le informazioni rilasciate dall’anagrafe hanno natura certificativa, in secondo luogo si andrebbe decisamente contro lo spirito dell’intero apparato normativo sulla decertificazione, dato che essa è nata sia per non costringere i cittadini a recarsi in anagrafe, sia per scaricare gli uffici di alcune incombenze.
Oltre che ad essere una procedura illegittima, mette in difficoltà gli addetti comunali che, a volte, si sentono dire “ma nell’altro Comune lo fanno” e passano per poco disponibili, quando invece stanno solamente rispettando lo spirito e la lettera della norma.
E' invece possibile richiedere una conferma scritta (visura) dei propri dati personali (art.35, c.5, del d.P.R. n.223/1989 e artt.12 e 15 del Regolamento UE 2016/679), contenuti negli archivi comunali, ma tale visura non ha valore certificativo nei confronti di terzi, sia pubblici ma anche privati, ma può essere utilizzata per la corretta compilazione dell'autocertificazione. In considerazione delle caratteristiche della visura, questa può essere richiesta e rilasciata esclusivamente al diretto interessato maggiorenne, o relativamente ai figli minori.
A vista, o il tempo necessario per effettuare la verifica.
L'autocertificazione ha la medesima validità dei certificati che sostituisce.
L'autocertificazione e l'attività di controllo della stessa non è soggetta ad alcun costo.
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